Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Enti controllati


ENTI PUBBLICI: Per «enti pubblici», si intendono gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, che siano istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.

SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO: sono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo cioè per esse ricorre la situazione descritta nell’art. 2359 del Codice Civile (maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali). Tali tipi di società sono ad oggi definite alla lettera m) dell’art. 2 del D.lgs. 175/2016. Il controllo può sussistere inoltre quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Quindi, anche una società a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria può essere considerata “non in controllo pubblico”, qualora nessuna delle sue Amministrazioni pubbliche socie sia in grado di esercitare il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e, contemporaneamente, non sussistano previsioni statutarie o patti parasociali che prevedano il consenso unanime di tutti i soci pubblici per l’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Le società “in house”, invece, sono sempre soggette al controllo pubblico, in quanto il controllo è uno dei tre pilastri sul quale poggia l’intera costruzione di tale istituto giuridico. In questi casi, il controllo esercitato dall’Amministrazione pubblica si dice “analogo” a quello esercitato nei confronti dei propri servizi interni e, quindi, rafforzato, rispetto a quello previsto dall’art. 2359 del Codice Civile.

ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO: sono le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • hanno un bilancio superiore a € 500.000 (requisito che si considera integrato laddove il totale attivo dello stato patrimoniale o il totale del valore della produzione superi tale importo);
  • la loro attività è finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni (si deve fare riferimento al rapporto tra contributi pubblici e valore della produzione; nel concetto di contributi pubblici rientrano sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente e in conto capitale, non i corrispettivi)
  • la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni.

Una volta soddisfatti i suddetti requisiti, gli enti sono comunque tenuti a garantire l’applicazione della normativa in materia di trasparenza per almeno un triennio.

Se il controllo pubblico non sussiste, ai sensi del terzo comma dell’art. 2-bis del D.lgs. 33/2013, le società a partecipazione pubblica e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, applicano la disciplina prevista in materia di trasparenza per le pubbliche amministrazioni solo limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’eventuale attività di pubblico interesse svolta, disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e solo “in quanto compatibile”. Quindi, mentre gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti alla trasparenza sia relativamente alla loro organizzazione, che al complesso delle attività svolte, gli enti di diritto privato non in controllo pubblico sono tenuti ad osservare la disciplina della trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI E FINANZIATI: Per «enti di diritto privato regolati o finanziati», sono da intendersi le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione:

1. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2. abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3. finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

IL CONCETTO DI VIGILANZA: Per esercizio della vigilanza da parte della pubblica amministrazione su altro ente di diritto pubblico o privato deve intendersi il riconoscimento in capo all’amministrazione vigilante dei seguenti poteri:

  • di approvazione, da parte dell’amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento;
  • di approvazione, da parte dell’amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico-finanziari;
  • di attribuzione all’amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto,

ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO: Sono enti pubblici i soggetti formalmente dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Gli enti pubblici sono perciò necessariamente anche organismi di diritto pubblico. Non è vero il contrario in quanto possono esservi soggetti formalmente dotati di personalità giuridica di diritto privato che tuttavia sono organismi di diritto pubblico e come tali agiscono sul piano sostanziale. Ciò accade quando un ente, per quanto dotato di natura giuridica di diritto privato veda presenti cumulativamente i seguenti requisiti:

1. sia stato costituito per soddisfare specificamente “esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale” (requisito cosiddetto teleologico).
2. sia collegato a enti pubblici da un rapporto di finanziamento dell’attività o da un controllo stabile nell’attività operativa nel senso che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario da Stato, enti territoriali o altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta ad un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà designati dallo Stato dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
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