Con riferimento agli indirizzi in materia contenuti nella Determinazione n.1134 del 8.11.2017 di ANAC, è stato rivisto il concetto di controllo per gli enti di diritto privato diversi dalle società.
Pertanto risulta essere individuata la necessità della cumulativa presenza dei requisiti dell’art.2 bis, c.2, lett.c):associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio > 500.000 €, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolarità dei titolari o dei componenti dell’organo di Amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.
Il Comune di Bergamo, a seguito di monitoraggio e ricognizione, non ha individuato enti di diritto privato in controllo pubblico che presentino i suddetti requisiti in via cumulativa.
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